Entro MARZO 2025 sono
da sottoporre a Revisione
i veicoli:
Si evidenzia l'opportunità di provvedere alla regolarizzazione delle Revisioni per NON incorrere in SANZIONI
dal LUNEDI' al VENERDI'
dalle 8,30 alle 18,30
(orario continuato)
SABATO mattina
dalle 8,30 alle 12,30
SABATO 19/4 e 26/4
CHIUSO
SERVIZIO IMMEDIATO
ANCHE SENZA PRENOTAZIONE
PRENOTAZIONE RACCOMANDATA
IL SABATO MATTINA
E NELLA FASCIA ORARIA
DALLE 12,30 ALLE 14,30
Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci.
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portascì, omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, installate, posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M1 ed N1, quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l'alloggiamento della targa del veicolo.
Art. 2 - Installazione delle strutture amovibili sul gancio di traino
1. È ammessa l'installazione delle strutture amovibili di cui all'art. 1, senza aggiornamento della carta di circolazione, nel rispetto delle masse massime, complessive e dei singoli assi, del veicolo, nonché del carico massimo ammissibile sul gancio di traino, a condizione che siano applicati i dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa, secondo quanto indicato al successivo art. 3.
2. La disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portascì omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26 (7), che recano il relativo marchio di omologazione e che sono corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile con i relativi dispositivi supplementari da parte dell'utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo.
3. Le strutture portabiciclette sono assimilate alle strutture portabagagli e portascì di cui ai precedenti commi.
Art. 3 - Caratteristiche e modalità di applicazione dei dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e alloggiamento della targa
1. I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva delle strutture amovibili di cui all'art. 1 devono replicare i dispositivi posteriori del veicolo ad eccezione della luce di arresto, appartenente alla categoria S3 o S4, montata all'esterno o all'interno (dietro al lunotto posteriore) del veicolo.
2. I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di cui al comma 1 possono essere raggruppati, combinati o reciprocamente incorporati in due unità, omologati in base alle pertinenti norme e la loro installazione deve essere conforme al regolamento UNECE n. 48 (8).
3. L'alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile deve essere conforme alle caratteristiche di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/535 (6).
Art. 4 - Utilizzo delle strutture amovibili
1. La larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo e, qualora il carico sporga oltre, si applicano le prescrizioni indicate nei commi 3 e 6 dell'art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per la sporgenza longitudinale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del medesimo art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Sull'alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile è consentita l'applicazione della targa di immatricolazione del veicolo o, in alternativa, della targa ripetitrice di cui all'art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. L'utilizzatore deve assicurarsi della corretta installazione delle strutture amovibili e del corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di cui all'art. 3 applicati sulle predette strutture, nonché del corretto posizionamento della targa di immatricolazione o della targa ripetitrice.
Con il decreto del MIMSn. 144 del 13/05/2022(in vigore dal 13 luglio 2022) la Revisione bombole metano CNG4, successiva alla prima revisione, è stata portata da 2 anni a 4 anni.
Il campo di applicazione del suddetto disposto ricade su tutte le bombole la cui riqualificazione è in corso di validità al 13/07/2022, data di pubblicazione del decreto.
A seguito di alcune richieste di chiarimenti, si precisa che, per le bombole la cui scadenza, riportata sulla targhetta, è successiva alla data di pubblicazione del decreto, si applica la nuova decorrenza per la revisione periodica e, pertanto, la stessa è da intendersi estesa a 4 anni dalla data di riqualificazione.
Le tariffe rappresentano un elemento di importanza primaria per la qualità dei controlli
Pertanto la tariffa viene fissata con apposito Decreto Ministeriale che comprende varie voci quali le competenze per l’officina,
i diritti per il Dipartimento Trasporti Terresti del Ministero delle Infrastrutture e i diritti postali per l'assolvimento dei diritti
La TARIFFA , precedentemente fissata dal Decreto Ministeriale n.161 del 02/08/2007
è stata fissata in € 78,75 dal Decreto Interministeriale del 3 agosto 2021 n.129 con decorrenza 1° novembre 2021;
Per salvaguardare l’utenza da possibili operazioni speculative di accaparramento, con inevitabili ripercussioni sulla qualità dei controlli,
la Legge VIETA
sconti sulle tariffe rispetto a quella ministeriale, così come VIETA qualsiasi eventuale maggiorazione
Come evidenziato sopra, la tariffa non può variare da un centro di revisione ad un altro perché la tariffa è IMPOSTA dalla Legge
La SANZIONE per chi circola non in regola con la prescritta REVISIONE va da un minimo di € 173 ad € 695
Con il Decreto Dirigenziale n.211 del 18/05/2018 è stata disposta la Revisione periodica obbligatoria per i rimorchi di categoria O1 (massa complessiva fino a 0,75 tonn.) e O2 (massa complessiva fino a 3,5 tonn.).Tali revisioni sono di competenza esclusiva degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile e NON dei Centri autorizzati.
Entro MAGGIO 2022 sono da sottoporre
a Revisione i rimorchi di cat.
O1 (massa complessiva fino a 0,75 tonn.) e
O2 (massa complessiva fino a 3,5 tonn.):
Si precisa che la prenotazione, se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del rimorchio fino alla data assegnata dall'Ufficio Motorizzazione Civile
Con il decreto del MIMS
n. 144 del 13/05/2022 (in vigore dal 13 luglio 2022) la Revisione bombole metano CNG4, successiva alla prima revisione, è stata portata da 2 anni a 4 anni.
Il campo di applicazione del suddetto disposto ricade su tutte le bombole la cui riqualificazione è in corso di validità al 13/07/2022, data di pubblicazione del decreto.
A seguito di alcune richieste di chiarimenti, si precisa che, per le bombole la cui scadenza, riportata sulla targhetta, è successiva alla data di pubblicazione del decreto, si applica la nuova decorrenza per la revisione periodica e, pertanto, la stessa è da intendersi estesa a 4 anni dalla data di riqualificazione.
Con circolare del 5.11.2013 sono state fornite disposizioni relative alla necessità di non assumere atteggiamenti operativi suscettibili di contestazione nei confronti degli utilizzatori di dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici in tessuto cosiddette "calze da neve". Ciò, in quanto, occorreva attendere l'esito del contenzioso che era stato instaurato da parte di un'azienda produttrice di uno dei dispositivi in argomento.
Il contenzioso si è concluso con l’accoglimento della tesi sostenuta dal MIMS, in sintesi, non utilizzabili.
Tuttavia, nel frattempo sono state emanate nuove norme.
Al fine al fine di adeguare le prescrizioni al progresso e all'evoluzione della tecnica rappresentati dalla nuova norma, il MIMS ha redatto un progetto di decreto ministeriale, di modifica del DM del 10 maggio 2011 che, dovendo passare attraverso la notifica alla Commissione europea, non potrà essere approvato prima del 2 gennaio 2023.
Visto il conforme parere della Direz. Gen. per la motorizzazione si evidenzia come la norma EN 1662-1:2020 permetta la certificazione di dispositivi supplementari di aderenza diversi da quelli metallici come, ad esempio, i dispositivi tessili, quali le cosiddette "calze da neve". Pertanto, i prodotti in argomento potranno essere legittimamente utilizzati se conformi alla predetta norma EN, che sarà richiamata nel nuovo DM in corso di approvazione.
In tale ottica, nelle more della pubblicazione del DM, si ritiene opportuno non sanzionarne l'utilizzo. Per ogni utilità, si riporta di seguito un’immagine indicativa delle cosiddette "calze da neve".
Dal 15 aprile cessa l'obbligo di montare pneumatici invernali o catene da neve a bordo per circolare in gran parte della rete stradale e autostradale italiana
La norma prevede, inoltre, che si possano smontare già dal 15 marzo fino al 15 maggio
L'uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione, ivi compreso l'indice di velocità, non ha restrizioni di carattere temporale e pertanto potranno essere utilizzati tutti i mesi dell'anno solare
www.faenzaservice.it
Con il Decreto Dirigenziale n.211 del 18/05/2018 è stata disposta la Revisione periodica obbligatoria per i rimorchi di categoria O1 (massa complessiva fino a 0,75 tonn.) e O2 (massa complessiva fino a 3,5 tonn.).Tali revisioni sono di competenza esclusiva degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile e NON dei Centri autorizzati.
Entro MARZO 2024 sono da sottoporre
a Revisione i rimorchi di cat.
O1 (massa complessiva fino a 0,75 tonn.) e
O2 (massa complessiva fino a 3,5 tonn.):
Si precisa che la prenotazione, se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del rimorchio fino alla data assegnata dall'Ufficio Motorizzazione Civile
Le tariffe rappresentano un elemento di importanza primaria per la qualità dei controlli
Pertanto la tariffa viene fissata con apposito Decreto Ministeriale che comprende varie voci quali le competenze per l’officina,
i diritti per il Dipartimento Trasporti Terresti del Ministero delle Infrastrutture e i diritti postali per l'assolvimento dei diritti
La TARIFFA , fissata dal Decreto Interministeriale
n.317 del 03.08.2021, risulta pari ad
€ 78,75 IVA compresa;
la LEGGE VIETA sconti e/o maggiorazioni sulla TARIFFA, a tutela dell'UTENZA
Per salvaguardare l’utenza da possibili operazioni speculative di accaparramento, con inevitabili ripercussioni sulla qualità
dei controlli, la Legge VIETA sconti sulle tariffe rispetto a quella ministeriale, così come VIETA qualsiasi eventuale maggiorazione
Come evidenziato sopra, la tariffa non può variare da un centro di revisione ad un altro perché la tariffa è IMPOSTA dalla Legge
La SANZIONE per chi circola non in regola con la prescritta REVISIONE va da un minimo di € 173 ad € 695
Le tariffe rappresentano un elemento di importanza primaria per la qualità dei controlli
Pertanto la tariffa viene fissata con apposito Decreto Ministeriale che comprende varie voci quali le competenze per l’officina,
i diritti per il Dipartimento Trasporti Terresti del Ministero delle Infrastrutture e i diritti postali per l'assolvimento dei diritti
La TARIFFA , fissata dal Decreto Interministeriale n.317 del 03.08.2021, risulta pari ad € 78,75 IVA compresa;
la LEGGE VIETA sconti e/o maggiorazioni sulla TARIFFA, a tutela dell'UTENZA
Per salvaguardare l’utenza da possibili operazioni speculative di accaparramento, con inevitabili ripercussioni sulla qualità
dei controlli, la Legge VIETA sconti sulle tariffe rispetto a quella ministeriale, così come VIETA qualsiasi eventuale maggiorazione
Come evidenziato sopra, la tariffa non può variare da un centro di revisione ad un altro perché la tariffa è IMPOSTA dalla Legge
La SANZIONE per chi circola non in regola con la prescritta REVISIONE va da un minimo di € 173 ad € 695
In un anno di pandemia sono stati emanati un mole ciclopica di provvedimenti in materia di emergenza Covid, tra cui si evidenziano 4 provvedimenti (due norme nazionali e due norme europee) in materia di proroghe relativamente alle scadenze di certificati, autorizzazioni, documenti di guida, controlli periodici. Tali disposizioni evidenziano una discrasia tra le norme nazionali e quelle europee, ogni volta armonizzate e coordinate con l’emanazione di apposite circolari da parte del Ministero degli Interni; in particolare, con la circ. prot. n.300/A/2309/20/115/28 del 24.03.2020, si evidenzia l’opportunità che, fermo restando l'inapplicabilità della sanzione, l’utente venga adeguatamente informato della circostanza di adoperarsi a provvedere alla regolarizzazione della revisione (e della patente scaduta) non appena le condizioni di emergenza lo consentiranno.
Ciascun provvedimento normativo prevede proroghe per una molteplicità di scadenze (certificati, documenti, controlli periodici); ciascuna riferita a periodi e slittamenti temporali differenti, creando dubbi interpretativi anche negli addetti ai lavori e nelle forze dell’ordine.
I Ministeri competenti hanno quindi emanato una serie di circolari per fornire agli operatori indicazioni operative e chiarimenti che non sempre hanno sortito l'effetto desiderato.
Il susseguirsi di Decreti, Leggi, Regolamenti - e a cascata numerosissime circolari - hanno inevitabilmente generato confusione anche negli addetti ai lavori meno attenti determinando spiacevoli equivoci con gli Utenti che, spesso, si sono visti sanzionare, anche in modo illegittimo. Purtroppo l’onere dell’eventuale opposizione ricade sull’utente che spesso opta per il pagamento della sanzione.
Anche eventuali contenziosi con le compagnie di assicurazione potrebbero risultare difficili da gestire (anche se illegittimi alla luce delle disposizioni emanate).
Riteniamo pertanto doveroso e corretto ricordare della necessità di rispettare le prescrizioni volte al contenimento del contagio anche in funzione delle zone rosse, arancione e gialla e al contempo regolarizzare la revisione del veicolo e della patente di guida non appena le condizioni di emergenza lo consentiranno.
EFFETTUIAMO IL SERVIZIO ANCHE SENZA PRENOTAZIONE
Tuttavia, considerato il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, suggeriamo di
PRENOTARE PER EFFETTUARE LA REVISIONE IN ASSOLUTA SICUREZZA
SIAMO APERTI con ORARIO CONTINUATO
dal lunedì al venerdì 8,30 – 18,30
(orario continuato)
sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30
Per la sicurezza e la Salute della Clientela e dei Lavoratori, operiamo nel pieno rispetto del Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, con particolare riguardo al Documento Tecnico dell'Inail sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
Marzo 2020 - La Legge n.27/2020 dell'11 .09.2020 ha disposto, per i veicoli con scadenza di revisione entro il 31 luglio 2020, l’autorizzazione a circolare fino al 31 ottobre 2020 anche senza aver sottoposto il veicolo alla revisione.
Vedi anche:
Ministero dell’Interno – circ. prot. n.300/A/2309/20/115/28 del 24.03.2020
Maggio 2020 - Il Regolamento Europeo 698/2020 del 25.05.2020 ha posticipato di sette mesi la scadenza delle revisioni degli autoveicoli relativamente al periodo marzo-agosto 2020. La proroga non comprendeva i motoveicoli ed i ciclomotori, la cui autorizzazione a circolare terminava ad ottobre 2020.
Vedi anche:
Ministero dell’Interno – circ. prot. n.300/A/3977/20/115/28 del 05.06.2020
Ministero dell’Interno – circ. prot. n.300/A/4100/20/115/28 del 10.06.2020
Ministero dell’Interno – circ. prot. n.300/A/6099/20/115/28 del 28.08.2020
Settembre 2020 - La Legge 120/2020 del 11.09.2020 ha autorizzato fino a Dicembre la circolazione dei veicoli con scadenza di revisione nei mesi di Settembre 2020 e fino a Febbraio 2021 la circolazione dei veicoli con scadenza di revisione nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020.
Vedi anche:
Ministero dell’Interno – circ. prot. n.300/A/8971/20/101/3/3/9 del 24.11.2020
Ministero dell’Interno – circ. prot. n.300/A/9585/20/115/28 del 14.12.2020
Ministero dell’Interno – circ. prot. n.300/A/727/21/115/28 del 27.01.2020
Febbraio 2021 - Il Regolamento Europeo 267/2021 del 16.02.2021 proroga di 10 mesi i termini previsti per le revisioni di alcune categorie di veicoli in scadenza tra il 1° settembre 2020 ed il 30 giugno 2021. Sono esclusi dalla proroga i motoveicoli, i ciclomotori e i rimorchi fino a 3,5 tonn. di massa complessiva.
Vedi anche:
Ministero dell’Interno – circ. prot. n.300/A/2132/21/115/28 del 09.03.2021
Ministero dell’Interno – circ. prot. n.300/A/2468/21/115/28 del 17.03.2021
Estratto esemplificativo della Circolare del Ministero dell’Interno
La revisione periodica è obbligatoria e prevista dall’art.80 del Codice della Strada per tutti i CICLOMOTORI, MOTOCICLI, MOTOVEICOLI, AUTOVETTURE, AUTOCARAVAN, AUTOCARRI ed è finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione e rappresenta, per essi, uno dei controlli tecnici più significativi. Secondo uno studio commissionato dal Parlamento Europeo perdono la vita più di 5 automobilisti per cause riconducibili alle difettosità dei veicoli. L’accertamento presuppone specifica competenza professionale e conoscenza di numerose norme tecniche che vengono sistematicamente aggiornate con l’evoluzione tecnologica del settore. Per questo garantiamo una continua formazione ed un sistematico aggiornamento ai nostri operatori.
L'obbligo di revisione auto e moto ti permette di:
La prima revisione va effettuata entro 4 anni dalla prima immatricolazione, entro il mese di immatricolazione, e successivamente ogni 2 anni, entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione. In caso di omessa revisione la SANZIONE è da un minimo di € 173 ad un massimo di € 689 oltre all’obbligo di revisione per poter circolare. In autostrada si è soggetti anche al fermo amministrativo del veicolo con conseguente ritiro della carta di circolazione.
Nel caso di sinistro stradale l’assicurazione potrebbe non coprire i danni se il veicolo fosse sprovvisto di revisione periodica
AUTOVETTURE:
La prima volta revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Successivamente entro 2 anni dall’ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
AUTOCARRI fino a 3,5 tonnellate:
La prima volta revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Successivamente entro 2 anni dall’ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
RIMORCHI fino a 3,5 tonnellate:
MOTOVEICOLI (motocicli, motocarri, motocarrozzette e quadricicli) :
La prima volta revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Successivamente entro 2 anni dall’ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
CICLOMOTORI:
La prima volta revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Successivamente entro 2 anni dall’ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
AUTOCARRI oltre 3,5 tonnellate:
La prima volta revisione entro 1 anno dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Successivamente entro 1 anno dall’ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
RIMORCHI oltre 3,5 tonnellate:
La prima volta revisione entro 1 anno dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Successivamente entro 1 anno dall’ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
AUTOBUS:
La prima volta revisione entro 1 anno dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Successivamente entro 1 anno dall’ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
TAXI:
La prima volta revisione entro 1 anno dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Successivamente entro 1 anno dall’ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
AMBULANZE:
La prima volta revisione entro 1 anno dalla prima immatricolazione con scadenza entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Successivamente entro 1 anno dall’ultima revisione con scadenza entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
Presso il nostro Centro di Revisione non dovete preoccuparvi di nulla; infatti, grazie alle linee di revisione multiutenza di cui disponiamo, sottoponiamo i veicoli ad un controllo tecnico preventivo gratuito.
Questo consente di poter effettuare un eventuale intervento riparativo solamente in caso di effettiva necessità, evitando anche inutili sprechi di denaro.
Per chi vuole arrivare alla revisione preparato consigliamo:
CENTRO REVISIONI FAENZA SERVICE
via Malpighi,142 48018 Faenza, (RA), Italia
0546 623099 | info AT faenzaservice.it
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